Il venticinquesimo anniversario di Mani Pulite e lo stimolo di una cultura del sospetto nel conflitto politico: cosa succederebbe se una legge fosse frutto di mera “politica difensiva”?

L’intervista rilasciata da Piercamillo Davigo a Giuseppe Guastella consente di riprendere il discorso avviato con due precedenti post (cioè, L’indagine sulla Raggi e il conflitto politico. Può il conflitto politico generare una “politica difensiva” come il contenzioso in sanità ha stimolato la “medicina difensiva”? e Un’altra ipotesi di reato per la Raggi, nuova indagine a Napoli per violazione della legge elettorale e archiviazioni per “Mafia Capitale”. Altre considerazioni sulla “politica difensiva ) in cui si ipotizzava che la pratica costosa e dannosa della medicina difensiva potesse avere un contraltare in sede politica, in particolare in riferimento a comportamenti che, mutatis mutandis, potrebbero essere sottesi da una simile logica.

Riguardo alla legge Severino, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), pubblico ministero ai tempi di Mani Pulite e oggi presidente di sezione della Corte di cassazione, afferma che essa «non contrasta la corruzione ma è stata gabellata per una legge che la contrasta». Guastella osserva: «Monti, il premier di allora, non era sospettabile di essere vicino ai corrotti». La replica di Davigo è: «Quella legge l’ha fatta il Parlamento. Ricordo che il ministro della Giustizia rispose alle obiezioni: “Era il massimo che si potesse fare in quel momento con quelle Camere”».

Da simili considerazioni sorge l’interrogativo sulla possibilità che alcuni atti politici siano derivanti da una consapevole o inconsapevole tendenza alla politica difensiva.

Si precisa da subito, però, che non vanno eluse, né sottovalutate le differenze tra le situazioni che costituiscono lo sfondo in cui si incorniciano le pratiche della medicina difensiva e quelle che potrebbero alimentare atteggiamenti che qui sono state un po’ avventurosamente chiamati come comportamenti di politica difensiva.

Nel caso delle vicende per responsabilità professionale del personale sanitario, infatti, si tratta sempre e solo di supposti errori commessi per negligenza, imprudenza o imperizia. Cioè di fatti colposi e non dolosi (si veda l’art. 43 del Codice Penale).

Anzi, va evidenziato che si tratta di errori, quando davvero vi sono stati e non si è trattato di incolpevoli complicanze, realizzati nell’atto di prendersi cura del malato, all’interno di un processo terapeutico che è inteso a tutelare la salute del paziente anche da parte di chi eventualmente ha provocato il danno.

I comportamenti illeciti contestati al personale politico, invece, per lo più, rientrano in comportamenti dolosi, e l’accusa è di averli posti in essere volutamente, e per mere finalità egoistiche, e non all’interno di un percorso di cura rivolta all’altro funestata da una svista o da un’errata valutazione.

È pur vero che, talora, l’amministratore è fatto oggetto di azione penale per comportamenti colposi, ma, ovviamente, non quando si parla di corruzione o di voto di scambio.

Tuttavia, vanno presi in considerazione elementi di prossimità tra il contenzioso per responsabilità in ambito sanitario e i procedimenti a carico di politici. In entrambi i casi, il soggetto passivo dell’azione legale (il medico e il politico) è in una posizione di debolezza di fronte all’opinione pubblica. Cioè, salvo alcune eccezioni, entrambi sanno di non poter contare sulla solidarietà popolare. Quindi, se entrambi sono, per lo più, condannati dalla pubblica opinione, ancor prima di essere stati giudicati, possono anche avere la sensazione di una quasi totale indisponibilità dei cittadini ad ascoltare la loro versione. Possono sentirsi entrambi emarginati all’interno della loro comunità. La loro sofferenza è sottovalutata dai più, quando non è derisa o considerata come una forma di giusta punizione per il fatto di avere tradito la fiducia di chi aveva loro affidato la cura della salute o della res publica.

Inoltre, entrambe le vicende possono mettere in moto il fenomeno della “vittima potenziale”: cioè, quella forma di ansia che interessa i membri di una comunità che si sentono esposti al rischio di un danno che qualcuno di essi ha già patito. In sintesi, si può tradurre così: se è successo al dottor X di essere indagato per una cosa del genere (ipotetico errore in sanità o un’ipotesi di abuso d’ufficio), perché non dovrebbe succedere anche a me?

Tale ansia è uno degli aspetti emotivi che sottendono la medicina difensiva. E non si può negare che abbia un contatto con la realtà, vista l’elevata percentuale di professionisti sottoposti ad azione legale.

Analogamente, il timore di essere stritolati dalle spire del conflitto politico, allorché sfrutta le indagini giudiziarie, può condizionare certe scelte e certe modalità di azione da parte del personale politico.

Nell’intervista sul Corriere della Sera, Davigo, come, del resto, altri magistrati, pone in rilievo il rischio che si carichi «sulla decisione del giudice la selezione della classe politica». Il che è tanto più possibile quando le vicissitudini giudiziarie (avvisi di garanzia, interrogatori, ecc.) vengono assurte al ruolo di strumenti di conduzione del conflitto politico, allo scopo di tentare la delegittimazione dei personaggi politici coinvolti, e dei relativi partiti, agli occhi del loro elettorato. E ciò pare essere particolarmente evidente allorché i fatti giudiziari interessano politici di partiti i cui elettori sono considerati particolarmente sensibili ai temi della legalità e della moralità della classe dirigente.

Ma ancora più significativo sembra un altro atteggiamento ascrivibile alla categoria della politica difensiva, intesa come insieme di condotte politiche che sollecitano un’associazione mentale con la pratica della medicina difensiva.

Ci si riferisce, ad esempio, all’approvazione, poi parzialmente o totalmente rimpianta da alcune forze politiche, della legge Severino: tralasciando il tema della sua efficacia nel contrastare la corruzione (trattandosi di un aspetto che non è di competenza di questo blog), sollevato dal presidente dell’Anm nell’intervista citata, l’approvazione quasi unanime di tale legge potrebbe essere letta come una forma di politica difensiva accostabile alle situazioni richiamate da Cantone, da Cacciari e della Gruber nella trasmissione Otto e mezzo (vedi: L’indagine sulla Raggi e il conflitto politico. Può il conflitto politico generare una “politica difensiva” come il contenzioso in sanità ha stimolato la “medicina difensiva?”)?

Soffermarsi sull’opportunità, sull’efficacia, sulla giustezza di tale legge, in questo Blog, giova ripeterlo, sarebbe oltre che inopportuno, insensato, incoerente e contraddittorio. Mentre potrebbe essere opportuno, pertinente e sensato soffermarsi su di una possibilità interpretativa: cioè, che questa o altre leggi siano non il frutto di una larga e condivisa presa di coscienza da parte del legislatore circa la necessità di adottare provvedimenti di particolare portata per contrastare e/o prevenire l’illegalità, ma che siano, invece, generate dalla dinamica del conflitto politico. In particolare, che siano leggi, non condivise fino in fondo da chi le vota in Parlamento ma approvate, soprattutto, per disarmare l’avversario politico, per dimostrare ai cittadini di essere invulnerabili agli attacchi colpevolizzanti e demonizzanti degli altri partiti.

Si potrebbe ritenere che, anche in tali casi, se una legge è buona, in fondo, poco importa se il Parlamento l’ha approvata con una virtuale pistola alla tempia costituita dall’uso politico degli scandali riguardanti i suoi componenti. Può darsi, ma inquietante è il dubbio –  insinuato, forse, da una cultura del sospetto, che può condizionarci tutti – che il vizio “ricatto” possa, in realtà, condizionare o corrodere l’operatività concreta della legge (non ci si riferisce  all’applicazione da parte della magistratura), o dare luogo a revisioni radicali, anche se magari non apparenti, non appena la forza del ricatto sia venuta meno.

Con ciò non si vuole dire che non siano da tenere nella giusta considerazione leggi di portata epocale, adottate almeno un po’ “a furor di popolo”, come, per citarne una soltanto, la legge Rognoni-La Torre. Troppe vite, troppo sangue, troppo dolore, sono costate molte leggi fondamentali per la lotta alla criminalità. Quel che si vuole sottolineare è la preoccupazione che, se da chi la approva una legge è vissuta come imposta dalla necessità di difendersi nel conflitto, tale legge abbia prevalentemente una portata propagandistica e una scarsa efficacia, in quanto non “sentita” dai suoi autori o da una cospicua parte di essi.

Talvolta, poi, è proprio su tale registro che si colloca la conflittualità politica esasperata. Si pensi, per fare un esempio, alle polemiche che accompagnarono la legge che introdusse per la prima volta nell’ordinamento italiano il reato di voto di scambio: tra gli altri un titolo del Fatto Quotidiano può aiutare a ricordare la vicenda: Voto di scambio, Senato approva riforma. Bagarre in Aula: espulsi 2 senatori M5S. All’epoca il Movimento Cinque Stelle obiettava che si trattava sostanzialmente di un’operazione di facciata e contestava la credibilità di coloro che votavano a favore. Che avesse ragione o meno sul piano del merito, ciò che si colloca sul registro della radicalizzazione del conflitto, con potenziali effetti etero e autodistruttivi, è la polemica giocata sul registro della credibilità e della legittimazione delle altre forze.

Infatti, come si è più volte affermato in questo Blog, ci pare che l’aspetto più costoso per le parti e per la società della conflittualità in ambito politico risieda proprio nella delegittimazione dell’altro.

Ciò tipicamente accade quando la discussione si sposta dall’oggetto al soggetto e, ancor di più, quando, passando dalle argomentazioni sulla cosa discussa o contesa a quelle ad personam, si sviluppano queste ultime in termini di attribuzione alla controparte di finalità recondite alla base del suo comportamento, siano esse precise o vaghe, contestualizzate e supportato da indizi oppure no.

Provo a chiarire. Un conto è dire: “Attenzione! Così facendo il Parlamento produce una norma che non funziona come dovrebbe”. Altra cosa è affermare: “Proponete una legge inefficace perché siete tutti collusi con la mafia”.

Questa seconda asserzione – di cui non ha alcuna esclusiva il Movimento Cinque Stelle, trattandosi di una tesi sentita in molteplici occasioni nella storia repubblicana e anche prima -, che sia veritiera in larga parte oppure no, costituisce l’attribuzione all’altro di una motivazione o di un’intenzione di tal natura, al fine di farlo desistere dal suo proposito. Però, non solo può screditarlo agli occhi dell’opinione pubblica (il che può essere un effetto voluto all’interno del conflitto politico esasperato) ma pone anche le premesse per una delegittimazione di tutta la classe politica, poiché innesca ex novo o rinvigorisce e rilancia una “cultura del sospetto” (e tale effetto potrebbe non essere esattamente quello voluto da chi effettua quella attribuzione di intenzioni).

Infatti, stando solo sull’esempio citato, supponiamo che venga indagato un politico del Movimento per voto di scambio: è possibile che, in tal malaugurato caso, alcuni avversari politici rinfaccino quel voto in aula contrario al 416 ter, sostenendo che tale decisione fu presa dai parlamentari pentastellati perché, in realtà, essi o i vertici del Movimento sapevano di avere tra i propri esponenti taluni macchiatisi delle condotte da quella norma punite.

Poco aiuta di fronte a simile dinamiche relazionali il fatto che la parte politica sotto accusa possa suggerirne  la riconducibilità a Bias e errori di attribuzione individuati nella psicologia sociale, cioè all’Errore fondamentale di attribuzione (Ross, L. “The intuitive psychologist and his shortcomings: Distortions in the attribution process”. In Berkowitz, L. Advances in experimental social psychology. 10. New York: Academic Press, pp. 173–220, 1977) e, forse ancora di più, all’Errore definitivo di attribuzione (Pettigrew, T. F. “The ultimate attribution error: Extending Allport’s cognitive analysis of prejudice”. Personality and Social Psychology Bulletin, pp. 461–476, 1979). Secondo quest’ultima teoria, le spiegazioni che ci diamo del comportamento di un soggetto appartenente ad altri gruppi (nel nostro caso, politici) sono distorte dalla nostra appartenenza gruppale, sicché si verificano attribuzioni asimmetriche su atti simili per l’ingroup (il mio partito/movimento) e l’outgroup (il partito/movimento avversario). Più verosimilmente, il Movimento 5 Stelle potrebbe obiettare che il suo voto contrario al testo della proposta legislativa sul voto di scambio sorgeva dal rilievo di una sua ridotta efficacia. Si tratterebbe, di una difesa debole, però. E non perché non veritiera o non verosimile, ma perché è una difesa. Perché chi è accusato, e cerca di discolparsi, è in una condizione svantaggiata rispetto a chi attacca e accusa. Ed è ancora più disagevole il ruolo dell’accusato quando la contestazione non verte sui fatti ma sulle intenzioni. Come faccio a dimostrare che il mio pensiero e il mio sentimento erano diversi da quelli imputatimi? Non è detto che ci riesca, non è detto che sia persuasivo agli occhi di tutti, non è detto che l’ombra del sospetto svanisca anche nella mente di coloro dai quali più di ogni altra cosa vorrei essere considerato una persona perbene.

Si pensi, ad esempio, a come fu commentato il codice di comportamento degli eletti dall’ex pentastellata sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, stando a Repubblica: «Rosa Capuozzo – sindaca di Quarto espulsa dal M5s – spiega che quel testo Grillo “più che per il caso-Roma lo ha scritto su misura per la storia delle firme false a Palermo”. (…) “Finora – ha aggiunto Capuozzo  – il M5s aveva sospeso chi riceveva un avviso di garanzia, ma si vede che i vertici hanno preso atto che le cose cambiano. D’altra parte, il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, continua a governare con due avvisi di garanzia sulle spalle. Spero che la base si ribelli”». Oppure al ragionamento (un fiume in piena di rabbia e certezze lo definisce Giacomo Talignani che lo intervista su L’Huffington Post) di carattere più generale, svolto da Federico Pizzarotti, nell’ambito del quale contesta al Movimento 5 Stelle di interpretare le regole a favore degli amici e di applicarle, invece, per i nemici

Per i non addetti ai lavori – la gran parte di noi -, ancora una volta, ci si imbatte nella difficoltà di capire dove stia la verità se si verifica l’esempio fantasioso sopra immaginato (un’accusa degli altri partiti al M5S di avere votato contro l’introduzione dell’art. 416 ter per il timore che potesse applicarsi a qualche eletto cinque stelle) così come la possiamo sperimentare di fronte alle critiche di Capuozzo e Pizzarotti. Ancora una volta dovremmo decidere in base alle simpatie. Ma, soprattutto, potrebbe anche in tal caso insinuarsi il sospetto e col tempo deteriorarsi il nostro sentimento di fiducia verso tutte le organizzazioni politiche e le istituzioni.

Infine, anche la produzione di norme che moltiplicano i passaggi burocratici e sfarinano le possibilità di assunzione, attribuzione e ricostruzione della responsabilità potrebbe essere considerata accostabile alla pratica della medicina difensiva, o meglio ad una sua nozione estesa – e  a dire il vero più suggestiva che corretta. Ci si riferisce alla crescente burocratizzazione lamentata da molti professionisti della sanità e da cittadini, tra cui per esempio, quella inerente la tematica del consenso informato. Trattandosi, però, di un tema troppo vasto e complesso, ci si ferma qui.

 

Alberto Quattrocolo

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Sentitevi liberi di contribuire!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *